STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 4 giugno 2020
OGGETTO: Infortunio per Covid-19 non comporta la responsabilità automatica del datore di
lavoro.
Spettabile Azienda,
l’annuncio che l’infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro è considerata “infortunio sul lavoro” ha suscitato molto allarme tra le imprese, in particolare per le conseguenti responsabilità penali e civili a carico dei datori di lavoro.
Con la circolare 20.05.2020, n. 22 l’INAIL ha fornito i dovuti chiarimenti sulla questione, precisando che non vanno confusi “i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail […], con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative”.
Questo significa che va tenuto distinto l’aspetto della tutela del lavoratore - e il connesso diritto alla prestazione assicurativa a carico dell’INAIL - da quello della responsabilità del datore di lavoro. Infatti, ai fini della responsabilità in capo a quest’ultimo, sono congiuntamente necessari due fattori:
1) la sussistenza di un nesso di causalità tra l’attività lavorativa e il contagio, ossia il rigoroso accertamento dei fatti e delle circostanze dalle quelli è possibile desumere (fondatamente) che il contagio è avvenuto in occasione di attività lavorativa;
2) l’imputabilità almeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro.
Pertanto la responsabilità penale del datore di lavoro non può essere automatica conseguenza del riconoscimento da parte dell’INAIL del diritto alle prestazioni, considerati sia il principio di presunzione di innocenza, sia l’onere della prova a carico del P.M., e altrettanto può affermarsi per quanto riguarda la responsabilità civile, tenuto conto della necessità di accertare la colpa del datore nella determinazione dell’evento.
Il documento cita un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alle disposizioni di cui all’art. 2087 C.C., che non configurano “un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costituivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore”, da tali disposizioni non può desumersi “un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a ‘rischio zero'”. Al semplice verificarsi dell’evento danno, non consegue l’automatica presunzione di “inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto” (Cass. n. 3282/2020).
Alla luce di tale orientamento, l’INAIL conclude che il datore di lavoro è responsabile solo in caso di violazione della legge o degli obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nello specifico dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sono rinvenibili “nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali”. Si sottolinea l’indipendenza “logico-giuridica” del piano assicurativo da quello giudiziario, perché se la corretta osservanza delle misure di contenimento è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è possibile pretendere ambienti di lavoro a “rischio zero”.
Altro aspetto trattato nella circolare in argomento riguarda gli oneri degli eventi infortunistici da contagio: l’art. 42, c. 2 del D.L. 17.03.2020, n. 18, stabilisce che tali oneri restano a carico della gestione assicurativa nel suo insieme e “non incidono sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico”, vale a dire che non comportano maggiori costi per le imprese.
Altri articoli sull’argomento
IL CONTAGIO DA COVID-19 E' INFORTUNIO SUL LAVORO
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
STUDIO ANSALDI SRL - Corso Piave, 4 - 12051 ALBA (CN) - Tel. 0173.296611 Recapiti: BENE VAGIENNA (CN) - BRA (CN) - CANALE (CN) - NARZOLE (CN) |